Informiamo tutti i clienti la Regione Emilia – Romagna, anche a seguito della circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020, ha disposto:
•la possibilità A TUTTE LE IMPRESE di derogare al limite massimo del proprio DEPOSITO TEMPORANEO stabilito dall’art. 183 punto 2 lett.b) del D.lgs. 152/06, portandolo dagli attuali 30 mc a 60 mc di cui non più di 20 mc di rifiuti pericolosi. La giacenza complessiva di questi rifiuti NON potrà comunque superare i 18 mesi dalla produzione degli stessi;
• che i D.P.I. delle imprese (mascherine, guanti, calzari etc.) sono assimilati all’urbano e dunque, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) siano conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.