G.U. n. 68 del 23 marzo 2026, il legislatore interviene sul D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) introducendo il nuovo comma 7-bis nell’art. 3, specificamente dedicato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile in ambienti estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro. La norma individua nell’informativa scritta annuale – contenente l’indicazione dei rischi generali e specifici, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali – lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, confermando al contempo l’obbligo di cooperazione del lavoratore.
Il nuovo comma 7-bis, specificamente dedicato all’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Il nuovo comma stabilisce che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La norma rafforza con maggiore chiarezza il principio secondo cui tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile sono assolti mediante l’informativa scritta. Si tratta di un’enunciazione più netta rispetto a quella del 2017, che sancisce in modo inequivoco la centralità dell’informativa come strumento esclusivo di adempimento degli obblighi di sicurezza per le prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.
In secondo luogo, la norma contiene un espresso riferimento agli obblighi di sicurezza connessi all’utilizzo dei videoterminali, anch’essi assolti con l’informativa. Tale precisazione vale a fugare ogni dubbio che potesse eventualmente sorgere dalla previsione della legge sul lavoro agile secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore, ovvero dalle disposizioni in materia di videoterminali del Testo Unico.
In terzo luogo, e si tratta forse della novità di maggiore impatto pratico, per l’inadempimento dell’obbligo informativo, sinora privo di specifica sanzione, sono introdotti l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, mediante l’estensione della sanzione penale già prevista dall’art. 55, c. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.