La regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera n. 2020/2019, che modifica il Regolamento regionale riguardante la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e quella estiva. Con decreto n.177 del 20 novembre 2020, sono state approvate le seguenti modifiche al Regolamento RER n.1/2017 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione:
proroga al 30 giugno 2020 del termine ultimo per la registrazione obbligatoria degli impianti termici nel catasto regionale (CRITER) – precedentemente previsto per il 31 dicembre 2019 – (modifica dell’articolo 5);
previsione di un ulteriore periodo di 180 giorni oltre tale data (e quindi fino al 31 dicembre 2020) durante il quale è possibile regolarizzare la registrazione dell’impianto nel catasto senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge (modifica dell’articolo 27);
abolizione dell’obbligo di comunicazione, da parte dei distributori di combustibile per gli impianti termici, di comunicazione dei dati entro il 31 marzo.
L’accatastamento degli impianti termici è obbligatoria e l’eventuale inadempienza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro a carico del responsabile dell’impianto (proprietario o conduttore) e per effettuarla è necessario rivolgersi al tecnico manutentore, che provvede anche a “targare” l’impianto mediante rilascio di un codice identificativo univoco.
Ricordiamo che sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli impianti di climatizzazione e/o produzione di Acqua calda sanitaria (ACS) con:
generatori alimentati a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi) di potenza termica maggiore o uguale a 5 kW;
generatori alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza termica maggiore o uguale a 5 kW;
pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o tele raffrescamento;
cogeneratori e trigeneratori;
scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW.
Sono invece esclusi dagli obblighi:
cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
scaldacqua unifamiliari;
gli impianti inseriti in cicli di processo, ovvero gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti.