Si informa che L’Inail ha recentemente pubblicato la “Guida alla compilazione” della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021 ed una “versione aggiornata del modulo OT23” per presentare l’istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione che verranno inoltrate entro il 28 Febbraio 2021, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati dalle aziende nel 2020.
Per le aziende che dimostrano azioni migliorative introdotte nell’anno 2020 la misura della riduzione è la seguente:
- nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è in misura fissa pari all’8%;
- dopo il primo biennio di attività della PAT, la riduzione non è modificata rispetto all’anno precedente e in relazione al numero di lavoratori-anno è riconosciuta nella misura del:
Lavoratori – anno |
Riduzione % |
Fino a 10 |
28 |
Da 10,01 a 50 |
18 |
Da 50,01 a 200 |
10 |
Oltre 200 |
5 |
Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo Modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle invariate rispetto all’anno precedente, pertanto la compilazione e la trasmissione è da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL entro il 28 febbraio 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Si ricorda che l’adempimento di legge costituisce la base di partenza per la realizzazione di ulteriori e volontarie misure di miglioramento, che sono le uniche in grado di giustificare la richiesta dello sconto all’INAIL.
Nuovo modulo OT23 – 2021 gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni e sottosezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI
L’aggiornamento del Modello di domanda di riduzione per prevenzione 2021 è stato eseguito secondo i criteri che seguono:
- semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;
2. introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;
3. eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l’avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.
In particolare, il nuovo modello non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Viene meno quindi, salvo che per la sezione E, la condizione imposta nei modelli precedenti secondo la quale determinati interventi (generali) dovevano risultare attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.
Per semplificare, sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in relazione al diverso riferimento tariffario, assegnando a ogni intervento un punteggio “base” unico rispetto al quale, per alcuni interventi, è previsto un punteggio bonus di + 10 punti assegnato ai settori maggiormente esposti al rischio che si intende ridurre con l’intervento.
Sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in funzione dell’ampiezza dell’ambito di intervento, adattando sia il requisito dell’intervento che il punteggio sui parametri che precedentemente caratterizzavano l’intervento minimo. Inoltre, rispetto al modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2020, sono stati aumentati i punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia di prevenzione.
Un’altra novità del modulo risiede nell’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Tale possibilità, già prevista in limitati casi nel precedente modulo dell’anno 2020, è stata ampliata a un maggior numero di interventi. La validità pluriennale di tali interventi è stata esplicitata con la lettera “P“. Per consentire una maggiore evidenza dell’inserimento, eliminazione o modifica degli interventi o gruppi di interventi si rinvia alla scheda di sintesi allegata.
Inoltre nel nuovo modello è stato esplicitato nell’intervento E-1 la previsione della norma BS OHSAS 18001:07 con la descrizione dell’intervento “L‘azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF.
Si rimane a disposizione per chiarimenti e per consulenze in merito