Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, è un provvedimento chiave sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, introducendo novità urgenti come il badge di cantiere, il rafforzamento della patente a crediti, misure per le organizzazioni di volontariato, e incentivi per le imprese virtuose, modificando il D. Lgs. 81/08 con l’obiettivo di ridurre infortuni e irregolarità, con l’iter completato a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si riportano i punti salienti:
· Formazione: In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
· Badge di cantiere e patente a crediti: Entro 60gg il SIISL emetterà le modalità per ottenere il badge digitale per l’ingresso nei cantieri edili
· Potenziamento Ispettorato: Maggiori poteri e risorse per l’Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri del Lavoro.
· Sorveglianza Sanitaria: Visite mediche aggiuntive in caso di sospetto uso di alcol/droghe (anche estemporanee) e conteggio delle visite obbligatorie nell’orario di lavoro.
· Efficienza DPI: il Datore di Lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi»;
· Protezione Cadute: Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 mt, aventi un’inclinazione superiore ai 75° fissate ad un supporto ed utilizzate come un mezzo di accesso, devono essere provviste in alternativa in base alla valutazione del rischio di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art 115, o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
· Violenza e Molestie: Il Datore di Lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi deve effettuare la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.
· Percorsi di formazione scuola lavoro: Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad
elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.».
· “Near Miss”: Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, verranno emesse le linee guida per le procedure di segnalazione dei mancati infortuni da parte delle aziende con più di quindici dipendenti.