Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tale decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023.
Il nuovo regolamento disciplina:
- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato I) e al formulario di identificazione dei rifiuti (allegato II);
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
il funzionamento del RENTRI (che verrà chiarito entro 180 giorni dalla entrata in vigore del succitato Decreto con appositi Decreti Direttoriali pubblicati sul Sito del RENTRI); - le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con ISPRA per l’inserimento nel Catasto e per garantire, dove possibile, la precompilazione automatica del MUD;
- le modalità di interoperabilità per quanto attiene alle spedizioni internazionali di rifiuti;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
- La fruibilità dei dati autorizzativi dell’Albo, per i trasporti, e del RENTRI per gli impianti.
E’ previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Ai sensi dell’art. 13, dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI dev’essere effettuata:
- a) a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023) quindi a decorrere dal 15 dicembre 2024, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (si tratta delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero del gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che possono essere “delegate”, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, dai produttori iniziali di rifiuti ad adempiere agli obblighi regolamentari, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti);
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023) quindi a decorrere dal 15 giugno 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023) quindi a decorrere dal 15 dicembre 2025, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Come previsto dall’art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.