Si informa che, il Regolamento 1149/2020 ha introdotto importanti modifiche all’allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006 introducendo, in particolare, restrizioni nell’uso dei prodotti chimici diisocianati.
I diisocianati ai sensi della normativa sull’etichettatura delle sostanze pericolose, Regolamento CLP n° 1272/2008, sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 (indicazione di pericolo H334) e/o come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 (indicazione di pericolo H317).
La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti (rinite, asma, difficoltà respiratorie fino a shock anafilattico)
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture. L’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per l’automotive.
In forza della modifica la nuova disciplina dei diisocianati prevede:
- a) a partire dal 24 febbraio 2022 una dichiarazione obbligatoria inclusa sull’etichetta; è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto. È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.
- b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende; al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.
Rispetto alla formazione:
- deve essere “condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale“;
- gli elementi della formazione devono essere differenziati in formazione generale, di livello intermedio ed avanzata, a seconda dei differenti usi;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione;
- deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.
In merito al nuovo obbligo si consiglia alle aziende di:
1) verificare sulla base delle schede di sicurezza aggiornate (aggiornamento al Regolamento UE 2020/878) dei prodotti chimici utilizzati se, tra i componenti, sono citati i diisocianati; (sezione 3 o in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.)
2) verificare se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1% in peso;
3) eliminare il prodotto (se non indispensabile) o cercare di sostituirlo con altro prodotto similare avente una percentuale al di sotto dello 0,1%;
4) Nel caso non sia percorribile il punto 3, sarà obbligatorio per gli utilizzatori iscriversi e frequentare specifico corso formativo.
Servizi Ecologici si rende disponibile ad approfondire quanto sopra presso la vostra realtà lavorativa.