In data 05/12/2022 sono state approvate le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 elaborate dal sottogruppo tematico agenti fisici del gruppo tecnico interregionale prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.
Lo specifico rischio è richiamato all’art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e, nel Titolo VIII (agenti fisici), all’art. 181 (Valutazione dei rischi) del Decreto Legislativo 81/2008.
Metodologia della valutazione
La valutazione del rischio da esposizione a ultrasuoni (US) deve riguardare “l’esposizione complessiva del lavoratore e pertanto, deve tenere in considerazione tutte le sorgenti a cui può essere esposto” considerando tutti gli effetti conosciuti e la “eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio”.
La valutazione deve partire dalla preliminare individuazione di tutte le attrezzature e gli apparati sorgenti ultrasuoni attraverso la consultazione dei manuali di uso e manutenzione.
A seguito del censimento delle fonti US, prima di procedere ad eventuali misurazioni è possibile consultare la banca dati disponibile sul portale degli agenti fisici (PAF) nella sezione dedicata agli US.
Altre fonti utilizzabili per la valutazione del rischio sono:
- valutazioni del rischio effettuate presso aziende simili dello stesso comparto derivanti da indagini precedenti;
- norme tecniche;
- linee guida;
- dati di letteratura.
Necessità di misurazioni in campo
Con riferimento all’art. 28 e 181 del D. Lgs. 81/08, le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici oggetto della presente circolare indicano che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione a US, ma questo non comporta necessariamente l’effettuazione di misurazioni”.
Prima di procedere ad un’attività metrologica, è possibile “utilizzare diverse fonti informative” quali: “dati relativi alle emissioni ed alla sicurezza forniti dal fabbricante o dal distributore dell’apparecchiatura sorgente; dati reperibili presso banche dati accreditate, quali quelli disponibili sul Portale Agenti Fisici; dati di letteratura, etc”.
Limiti di esposizione e i valori soglia
Gli US non sono oggetto di un capo specifico nel D. Lgs. 81/08, né è attualmente vigente alcuna altra normativa nazionale che definisca valori limite di esposizione cogenti a cui debba riferirsi il datore di lavoro nella valutazione del rischio.
In ogni caso per rispondere agli obblighi di legge è possibile comunque riferirsi ad orientamenti protezionistici internazionali (ACGIH, TLV e biological exposure indices).
Condizione giustificabile
Si definisce “giustificabile” – art. 181 comma 3 D. Lgs. 81/08 – la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici “secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili”.
si allega Elenco esemplificativo e non esaustivo di sorgenti ad ultrasuoni
Servizi Ecologici si rende disponibile ad approfondire quanto sopra presso la vostra realtà produttiva e ad elaborare il documento di valutazione dei rischi previsto.
Elenco esemplificativo e non esaustivo di sorgenti ad ultrasuoni