Si informa che a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n.44 del 1 giugno 2020 “ all’”attuazione della direttiva (Ue) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” sono stati inseriti gli elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione; inoltre il decreto introduce una modifica al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Il provvedimento entra in vigore a partire dal 24 giugno 2020.
Si riportano le principali modifiche apportate dalla nuova direttiva 2004/37/CE e le modifiche al D.Lgs. 81/2008:
- – la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore dove rispetto alla prima formulazione dell’articolo non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità, ma viene previsto che “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”;
- – la sostituzione dell’allegato XLII che contiene l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, con l’introduzione di una nuova attività (punto 6) dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
- – la sostituzione dell’allegato XLIII con i valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni, con nuovi agenti cancerogeni e modifiche ad alcuni valori limite di sostanze già presenti:
- l’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
- l’abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
- l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
- l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per le fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37;
- l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
- l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene;
- l’inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il Datore di lavoro ha, tra gli altri, numerosi obblighi specifici in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale:
- ● sostituzione delle sostanze classificate cancerogene, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
- ● misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
- ● misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
- ● valutazione del rischio cancerogeno o suo aggiornamento;
- ● aggiornamento della valutazione dei rischi;
- ● campionamenti periodici;
- ● sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione e predisposizione o aggiornamento del Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti.
- SILICE LIBERA CRISTALLINA
Per tale agente di rischio è stato inserito nell’elenco dell’allegato XLII e definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.
POLVERI DI LEGNO DURO
Nel 2000 il valore soglia da non superare per i legni duri era di 5 mg/mc nell’arco delle otto ore di lavoro. Con il nuovo decreto il valore viene portato a 3 mg/mc a titolo transitorio fino al 17/01/2023, dopodiché scenderà a 2 mg/mc.
Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni e si comunica che contatteremo le aziende nostre clienti che dovranno effettuare i nuovi adempimenti in base alla nuova direttiva 2017/2398 e DLgs 44/20.