Si informa che a seguito della ordinanza del Ministro della Salute del 24 Luglio 2020 è stato disposto l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni anche per coloro che entrano in Italia da Bulgaria o Romania o vi ha soggiornato/transitato negli ultimi 14 giorni. Tale disposizione attualmente si applica sino al 31 Luglio 2020. L’obbligo di sorveglianza sanitarie e isolamento fiduciario non si applica all’equipaggio e personale dei mezzi di trasporto.
Inoltre rimane l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, a partire dal 01/07/2020, per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea (ad eccezione dal 24 luglio 2020 di Bulgaria e Romania), dagli stati parte dell’accordo di Schengen (Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia.
Ai sensi del DPCM del 11 giugno 2020 e successivo del 14 Luglio 2020, tutte le persone che rientrano dai paesi sopra riportati devono comunicare il proprio arrivo al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale e avviare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni.
È previsto sia consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’ estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese:
- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’ art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’ esercizio delle loro funzioni;
- alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. (Art. 4 DPCM 11 giugno 2020, ordinanza Ministro della Salute del 30 giugno 2020)
Arrivi da Paesi a rischio
Fino al 31 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. (Ordinanza del ministro della Salute del 9 luglio 2020, Dpcm 14 luglio 2020).